Esiste una parte del Codice Civile che disciplina i trasferimenti e i casi in cui subentrano terze persone che acquistano l’immobile. Insomma, se sei in affitto e il tuo proprietario vende a qualcun altro, queste leggi potrebbero tornarti utili.

Articolo 1598.  Sulle garanzie della locazione.
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.

Articolo 1599. Inerente al trasferimento a titolo particolare della cosa locata.
Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all’alienazione della cosa.

Articolo 1600. Sulla detenzione anteriore al trasferimento.
Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al trasferimento, l’acquirente deve rispettare la locazione per una durata di una locazione a tempo indeterminato.

Articolo 1601. Sul risarcimento del danno al locatario licenziato.
Se il locatario è stato licenziato dall’acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore deve risarcire il danno.

Articolo 1602. Inerenti agli effetti dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente.
Il terzo acquirente subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.

Articolo 1603. Sulla clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione.
Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l’acquirente può farlo rispettando il termine di preavviso.
In tal caso al locatario licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario.

Articolo 1604. Inerente la vendita della cosa locata con patto di riscatto.
Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il locatario fino a che il suo acquisto non è irrevocabile.

Articolo 1605. Sulla liberazione o cessione del corrispettivo della locazione.
La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa anteriore al trasferimento.