L’Affitto (o locazione), in termini giuridici, costituisce il contratto con il quale una parte (“locatore”) si obbliga a permettere a un altro soggetto (“locatario”) l’utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo (la cosiddetta “pigione” o “canone”).
Tale materia è regolata dagli articoli 1571 a 1654 del Codice civile italiano.
Analizziamo in modo sommario ma esaustivo gli articoli che tra quelli suddetti sono alla base di tutti gli altri.
Articolo 1571. Spiega la definizione di affitto (o locazione). La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Articolo 1572. Locazioni e anticipazioni eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Articolo 1573. Inerente alla durata della locazione. Salvo alcune eccezioni, la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni.
Articolo 1574. Tratta di una eccezione, la locazione senza determinazione di tempo.
Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa s’intende convenuta:
1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l’esercizio di una professione, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all’unità di tempo a cui è commisurata al canone d’affitto;
3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all’unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo canone d’affitto;
4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l’arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso.
Articolo 1575. Riguardante le obbligazioni principali del locatore.
Il locatore deve:
1) consegnare al locatario la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in stato tale da servire all’uso pattuito;
3) garantirne il pacifico godimento durante tutto il periodo della locazione.