Esistono 5 tipologie di contratti di locazione residenziale (il cosiddetto “affitto”).

Queste sono:
1) Contratto ordinario a canone Libero;
2) Contratto transitorio;
3) Contratto di Locazione convenzionato (o a canone concordato);
4) Contratto transitorio per studenti;
5) Contratto di comodato d’uso.

Il contratto ordinario a canone libero è caratterizzato da una autonomia contrattuale limitata, dove le parti possono definire autonomamente l’entità del canone, ma con il vincolo della durata minima di quattro anni con rinnovo automatico di altri quattro, salva la facoltà di diniego del locatore di rinnovo automatico, con disdetta ai primi quattro anni per motivi previsti dalla legge.

Nulla vieta alle parti di concordare una durata maggiore.

Trascorsi 4 anni,  il locatore può inviare al locatore (almeno 6 mesi prima della scadenza) la lettera di disdetta, indicando almeno un motivo per cui vuole riottenere il possesso dell’immobile.

Trascorsi 8 anni, o vi è il rinnovo del contratto con nuove condizioni, o il locatore può disdire il contratto, anche il locatario può recedere dal contratto inviando una raccomandata con almeno 6 mesi di anticipo prima di ogni scadenza quadriennale.

Il contratto transitorio hanno una durata variabile da un minimo di 1 mese ad un massimo di 18 mesi.

Trascorso il termine concordato la locazione è conclusa senza bisogno di alcuna comunicazione tra le parti. Ciò vuol dire che allo scadere del contratto le parti dovranno attivarsi per confermare l’interesse alla prosecuzione della locazione.

Tali contratti prevedono specifiche clausole contrattuali che individuano l’esigenza transitoria di locatore e di inquilino, che devono confermare il verificarsi della stessa, tramite raccomandata da inviare prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.

Se avvengono cambiamenti nella forma, si dovrà passare da un “contratto transitorio” ad un contratto “libero”.

Il canone è definito da accordi territoriali su valori minimi e massimi fissati a livello locale.