Cosa bisogna fare per concludere un contratto di affitto? Come bisogna comportarsi in presenza di subaffitti? Esaminiamo le leggi, contenute nel Codice Civile, che disciplinano questi aspetti.
Articolo 1593. Sulle addizioni.
Il locatario che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza danno della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizione stesse. In tal caso questi deve pagare al locatario una indennità.
Se le addizioni non sono separabili senza danno della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell’articolo 1592.
Articolo 1594. Riguardante la sublocazione o cessione della locazione.
Il locatario, salvo patto contrario, ha la possibilità di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore.
Articolo 1595. Inerente ai rapporti tra il locatore e il sublocatario.
Il locatore ha azione diretta sul sublocatario per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.
Articolo 1596. Inerente alla fine della locazione per il concludersi del termine.
La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con il concludersi del termine, senza che sia necessaria la disdetta.
La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell’articolo 1574 una delle parti non comunica all’altra disdetta nel termine determinato dalle parti o dagli usi.
Articolo 1597. Sulla rinnovazione tacita del contratto.
La locazione si rinnova se, scaduto il termine il locatario rimane ed è lasciato nella cosa locata o se trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la disdetta a norma dell’articolo 1596. La nuova locazione è regolata dalle condizioni della precedente, ma la durata è quella per le locazioni a tempo indeterminato.