Cosa accade se l’immobile, sia esso una casa o un locale commerciale, subisce dei danni causati dall’inquilino? La legge parla chiaro: è chi vive il luogo a pagare i danni.
Tuttavia, a volte è difficile stabilire se si tratti di reali danni o di semplice deterioramento (non ci si può aspettare che una casa affittata dieci anni prima, ad esempio, sia ancora nello stesso stato). Inoltre, l’inquilino potrebbe voler apportare miglioramenti all’immobile in affitto. Cosa accade, dunque?
Vediamo cosa dice la legge, in particolare il Codice Civile.
Articolo 1587. Riguardante le obbligazioni principali del locatario.
Il locatario deve:
1) prendere in consegna la cosa, servendosene per l’uso determinato nel contratto;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti;
Articolo 1588. Sulla perdita e deterioramento della cosa locata.
Il locatario risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione.
E’ pure responsabile della perdita e del deterioramento provocati da persone che egli ha ammesse all’uso della cosa.
Articolo 1589. Inerente all’incendio di cosa assicurata.
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del locatario verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.
Articolo 1590. Sulla restituzione della cosa locata.
Il locatario deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il locatario abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Articolo 1591. Inerente ai danni per ritardata restituzione.
Il locatario in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.
Articolo 1592. Riguardante i miglioramenti.
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il locatario non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un’indennità al locatario.
Nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare ai deterioramenti causati dal locatario.