Il tuo proprietario ha deciso di effettuare dei lavori in casa per rimodernare l’immobile. Questo vuol dire che per un po’ ti ritroverai con estranei in casa che potenzialmente potrebbero danneggiare le tue proprietà personali e anche il riposo tuo e della tua famiglia potrebbe essere compromesso. Avere persone che lavorano in casa, inoltre, per la nostra mente rappresenta un’invasione del nostro spazio privato e spesso viviamo la cosa con stress.
Tuttavia, la legge è dalla parte dell’inquilino, il quale è tutelato da una serie di norme del Codice Civile. Vediamo quali sono.
Articolo 1582. Riguardante il divieto d’innovazione.
Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del locatario.
Articolo 1583. Inerente al mancato godimento per riparazioni urgenti.
Se nel corso della locazione la cosa necessita di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle.
Articolo 1584. Sui diritti del locatario in caso di riparazioni.
Se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni. Indipendentemente dalla durata, se l’esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l’alloggio del locatario, questo può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Articolo 1585. Riguardante la garanzia per molestie.
Il locatore è garante del locatario sulle molestie che diminuiscono l’uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa stessa. Ma non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere tali diritti.
Articolo 1586. Inerente alle pretese da parte di terzi.
Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto ad avvisare il locatore, sotto pena del risarcimento dei danni. Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il locatario deve esserne estromesso dal locatore se non ha interesse a rimanervi.