Gli Articoli inerenti la locazione (o Affitto), in Italia, sono regolati dagli Articoli 1571 a 1654 del Codice civile italiano. In particolare, in quelli dal 1576 al 1580 vengono descritte le responsabilità sulle condizioni dell’immobile. Se hai dei dubbi su chi debba effettuare una riparazione relativa alla casa che hai in affitto, dunque, attieniti a queste regole.

Articolo 1576. Riguardante il mantenimento della cosa in buono stato locativo. Il locatore deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del locatario. Se si tratta di cose mobili, le spese di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del locatario.

Articolo 1577. Riguardante le riparazioni.
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del locatario, questi deve avvisare il locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il locatario può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

Articolo 1578. Inerente ai  vizi della cosa locata.
Se al momento della consegna la cosa locata è caratterizzata da vizi che ne diminuiscono l’idoneità all’uso pattuito, il locatario può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al locatario i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

Articolo 1579. Sulle limitazioni della responsabilità.
Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.

Articolo 1580. Riguardante le cose pericolose per la salute.
Se i vizi espongono a serio pericolo la salute del locatario, questo può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinuncia.